Accordo Sinistri Catastrofali -

Modifiche normative

La Commissione Sinistri Catastrofali, al fine di garantire una maggiore certezza nella gestione dei danni, ha riconsiderato alcuni aspetti normativi ed operativi dell'Accordo.

Le modifiche apportate riguardano gli artt. 2-3-6- e possono essere sintetizzate come segue:

  • Art. 2: l'Accordo non è da considerarsi operante se, decorsi 60 giorni dalla data del sinistro, l'Impresa designata o la Commissione Sinistri non abbiano avuto notizia dell'evento.
  • Art. 3: a pena di decadenza della sua gestione convenzionale ogni Impresa aderente deve confermare entro due anni dalla data del sinistro le partite di danno di propria competenza.
  • Art. 6: ciascuna Impresa aderente è tenuta, entro tre anni dalla data del sinistro, a comunicare alla Commissione sinistri catastrofali l'importo liquidato in acconto o riservato per ciascun danno, oppure a fornire precise motivazioni per il ritardo. In caso di comunicazione, anche interlocutoria, il termine triennale decorre nuovamente.
  • L'inosservanza dei seguenti termini comporta la mancata ammissione al reparto.

    Le modifiche di cui agli artt. 3 e 6 avranno effetto dal 1° gennaio 2003 e riguarderanno anche tutti i sinistri pendenti.




    Vai all'archivio completo di Diagonale

    Vai alla Home Page