Bisogna in primo luogo esaminare se sia fondata l'eccezione sollevata dalla Xxxxx Spa in ordine alla proponibilità dell'azione, con riferimento alle modifiche apportate dalla legge 57/2001 art. 5, all'art. 3 della legge 39/77 e per essa all'art.22 della legge 990/69.
Orbene tali norme, nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del tempo necessario per la formulazione dell'offerta dalla medesima, fissano una condizione di proponibilità da riferirsi al momento della domanda e da riscontrare anche d'ufficio con la sola preclusione derivante dal giudicato.
L'art. 3 della legge 39/77, dopo le modifiche apportate dalla legge 57/2001 richiede che il danneggiato di lesioni personali comunichi ai fini dell'accertamento e della valutazione dei danni da parte della Compagnia Assicuratrice i dati relativi all'età, all'attività svolta, al reddito, all'entità delle lesioni subìte, con attestazione medica comprovente l'intervenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di morte, con il certificato di morte.
L'assicuratore provvede all'offerta nel termine di giorni novanta dalla ricezione della documentazione. Ne consegue che il decorso dei sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento è così modificato.
Nel caso in esame, l'attore ebbe ad inoltrare messa in mora in data 12.09.2001, cioè oltre la data di emissione della legge 05.03.2001 n° 57 della quale si è evidenziata l'innovazione e perciò avrebbe dovuto indicare in essa tutti gli elementi su menzionati accompagnando la richiesta con la documentazione necessaria, cosa che non fu effetuata;
Correttamente, dunque, la Compagnia Assicuratrice ebbe a richiedere con raccomandata a.r. n° xxxxxxxxxxx del 21.09.2001 l'invio dei dati e dei documenti mancanti.
Tale adempimento non fu effettuato dall'odierno attore: non sono pertanto decorsi i novanta giorni oltre i quali l'azione è proponibile.
L'eccezione sollevata dalla Compagnia Xxxxx è pertanto fondata con la conseguente declaratoria di improponibilità dell'azione.
Avendo tale situazione carattere assorbente esime dall'esame del merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Il Giudic di Pace, dichiara la improponibilità dell'azione proposta dal Signor Xxxxx Xxxxx, conducente il motociclo Honda SH 50 telaio n° 00000 di proprietà del sig. Xxxxx Xxxxx con atto di citazione per l'udienza del 06.05.2002 nei confronti dei signori Xxxxx Xxxxx, convenuto contumace, proprietario dell'autovettura Renault 19 targata Xx xxxxx e Xxxxx Xxxxx convenuto contumace, conducente della stessa, nonchè della Compagnia Xxxxx Spa in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Compagnia Assicuratrice per la RCA, convenuta, in ordina al sinistro verificatosi in Palermo viale Xxxxxxxx angolo via Xxxxxxxxx il 28.10.1999.
Condanna il signor Xxxxx Xxxxx al pagamento in favore della Xxxxxxxxx Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore delle spese del giudizio, spese che liquida in euro 1.000,00 per onorari oltre IVA e Cpa come per legge, oltre il 10% sulle spese generali ex art. 15 tariffa forense.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Palermo, 22.12.2002
Il Giudice di Pace