Della gestione diretta dei danni nella responsabilità civile auto.

I° - Premessa: il risarcimento.
Nella previsione del nostro ordinamento giuridico, il risarcimento può essere considerato come l'atto conclusivo di una vicenda dannosa, di un fatto comportamentale - quindi - che abbia leso un bene (da intendere nel senso più ampio del termine e non solo quello materiale) di un soggetto e che fa ricadere su chi lo ha commesso l'obbligo di reintegrargli la perdita subìta.

Il riferimento normativo risiede, infatti, nel noto articolo 2043 del codice civile per cui, qualunque fatto doloso o colposo che abbia cagionato un danno ingiusto ad altri, obbliga il responsabile a provvedere al relativo risarcimento.

La lettura dell'articolo deve necessariamente farci soffermare sugli elementi che lo caratterizzano:

1.Il fatto. Il Legislatore ha inteso prevedere, come genesi della responsabilità, un evento della vita reale. A differenza, per esempio, delle norme religiose che puniscono il reato (peccato) di pensiero, il dettato dell'articolo prevede che un fatto illecito possa essere generato esclusivamente da un evento reale, da un fatto.

2. Doloso o colposo. Un fatto può derivare dalla precisa volontà del suo autore ed allora l' evento si definisca doloso poichè il risultato dell'azione è - da questi - previsto e voluto. In questo caso l'evento dannoso è la spontanea conseguenza di una precisa volontà del responsabile. Questi eventi non possono essere coperti da assicurazione poichè l' assicuratore è un imprenditore che lucra sul rischio, sulla probabilità che si verifichi un evento non voluto. Si configura la colpa, invece, nei casi previsti dal codice di procedura penale e cioè quando il fatto e le conseguenze non sono volute dal loro autore ma avvengono per sua:

  • negligenza
  • imprudenza
  • imperizia
  • violazione di norme, leggi (nel nostro caso quelle del codice della strada) e regolamenti.
  • 3. Altri: il rapporto di terzietàFra le parti non può esservi comunanza di patrimonio. In caso di danno v'è una lesione ad un patrimonio che deve essere reintegrata aggredendo il patrimonio del danneggiante. Se queste due figure coincidono (in senso letterale ovvero in senso giuridico) difetta il rapporto di terzietà. Si pensi, per il solo ambito dei danni a cose ai più significativi rapporti come quello fra coniugi, ascendenti, discendenti ovvero alla immedesimazione del patrimonio in caso di società di persone.

    4.Fra gli spunti di riflessione più significativi, v'è quello circa la qualifica di "danno ingiusto". Perchè il Legislatore ha inteso qualificare il danno risarcibile come danno ingiusto ? Vi sono forse dei danni da ritenere giusti ? Un danno cagionato per porre in salvo la propria vita o quella di altri, un danno indotto da una forza superiore alle nostre possibilità (es. una tromba d'aria) o da un caso fortuito ovvero un'offesa inferta in un evento di legittima difesa non sono configurabili come danni "ingiusti" nel senso che non sono caratterizzati da responsabilità dell'autore (le c.d. scriminanti).

    5.Sottolineamo dunque il verbo "obbligare" che ci conduce alla definizione di obbligazione, (titolo V° del codice civile): chi , per propria colpa, durante un evento relativo alla circolazione stradale, cagionasse ad altri un danno ingiusto risulterebbe destinatario di una obbligazione che non deriva da contratto (obbligazione contrattuale) bensì da fatto illecito e viene pertanto definita obbligazione extra contrattuale.

    6. La tipologia di risarcimento. Poichè l'atto del risaricmento prevede la c.d. restitutio ad integrum ovvero la possibilità di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si trovava prima del fatto (il c.d. status quo ante), la forma pura di risarcimento dovrebbe essere quella c.d. in forma specifica e cioè la consegna al danneggiato di un bene identico a quello perso. Non sempre però questo scenario è identificabile ( si pensi al caso di morte o lesioni personali). In questi casi, secondo dei criteri e dei parametri previsti dalla Norma, il Giudice può attribuire al danneggiato una somma idonea a colmare il pregiudizio, una somma - quindi - che sia equivalente al valore di quanto sia andato danneggiato. E' questa la forma c.d. per "equivalente".

    Questi commenti svolti fin ora, riguardano tutte le fattispecie in cui una persona può essere chiamata a rispondere del proprio comportamento e poichè questa viene citata dalla parte offesa, ci si ricordi (per il resto della trattazione) che il meccanismo danno/risarcimento si estrinseca in due parti contrapposte: danneggiante e danneggiato in un dualismo che non riconosce altri soggetti estranei alla vicenda.

    II° - Il risarcimento nella normativa sulla circolazione stradale
    V'è da sottolineare però come, a differenza degli altri profili di responsabilità civile, (solo per esempi cito quella professionale, quella del capo famiglia, quella del datore di lavoro), il Legislatore sia stato indotto, nel caso della r.c.a., ad una previsione più capiente poichè la crescita del numero dei danni, collegata alla esponenziale crescita del numero dei veicoli in circolazione e la loro importante quantificazione economica, costituiva elemento allarmante e determinava come prioritario tutelare le primarie esigenze della sicurezza sociale.

    In sostanza, in caso di sinistro bisognava essere certi che ci fosse un patrimonio in grado di reintegrare lo status quo ante.

    Per questa ragione, l'impianto della responsabiltà civile auto si defferenziava già dagli altri per le seguenti peculiarità:

    a. La presunzione di corresponsabilità. Il nostro ordinamento impone a chi si rivolge al Giudice di provare i fatti che stanno alla base della richiesta. Per tale motivo compete al danneggiato leso provare non solo il fatto storico ma anche l'esistenza del danno e la sua relativa quantificazione. Ebbene, l'articolo 2054 del codice civile si discosta parzialmente da questo schema, prevedendo invece la peculiarità di una presunzione di pari responsabilità dei conducenti a meno che non si provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Inalterata la logica delle prove sul danno e sulla sua quantificazione.

    b. Un diverso termine di prescrizione. La prescrizione è un istituto a favore del debitore. Nessuno può rimanere in eterno nel dubbio che qualcuno lo citi per un evento dannoso avvenuto nel passato. Per questa ragione, mentre l'art. 2947 del codice civile prevede al primo comma che il diritto ad essere risarcito si prescrive in cinque anni, il successivo comma 2, per il risarcimento dei danni da sinistri stradali, ridimensiona tale termine in due.

    c. La tutela assicurativa obbligatoria. Nessuno può porre in circolazione un mezzo che non sia coperto da assicurazione. In questo modo la norma tutela il danneggiato da evento stradale poichè gli garantisce che un soggetto capiente in termini patrimoniali potrà reintegrargli la perdita subìta.

    d. L'azione diretta del danneggiato. A completamento di quanto sopra riportato, è stato ideato un meccanismo che non trova precedenti nel quadro della r.c. e cioè la possibilità dell'azione diretta nei confronti dell' Assicuratore. Tale costruzione ha fatto in modo che la vicenda risarcitoria vedesse la necessaria partecipazione non più di due soggetti ma anche di un terzo, l' Assicuratore, affiancato al danneggiante e sul quale ricadono - all'atto pratico - tutte le incombenze tipiche di questo. Danneggiante e proprio Assicuratore costituiscono così un fronte unico, direi indissolubile, in un rapporto che si basa su di un contratto e sulle regole che ne scaturiscono ma che espone il secondo all'aggressione del danneggiato così come avrebbe fatto nei confronti dell'autore dell'illecito.

    e.Una particolareggiata previsione di contenuti per la costituzione in mora. Tutti gli obblighi che incombono in capo alla parte che funge da garanzia (l' Impresa di assicurazioni) trovano fondamento e giustificazione nell'atto stesso introduttivo della richiesta risarcitoria e dell'eventuale ricorso al Giudice. Tale atto, la lettera di costituzione in mora, deve essere corredata di tutti gli elementi utili per una celere ricostruzione del fatto storico, per una celere ricognizione dei danni e della loro quantificazione. In caso contrario la legge concede la possibilità alla Compagnia di richiedere integrazione dei dati necessari e di beneficiare di un ulteriore margine di tempo per l'istruttoria della pratica.

    III° - Risarcimento ed indennizzo.
    Nei prospetti delle polizze, si legge che l' Assicuratore si impegna a "...tenere indenne..." l' Assicurato. La speciale copertura, quindi, di cui gode il soggetto genera, al verificarsi dell'evento sfavorevole, il pagamento di un indennizzo. Il pagamento di quast'ultimo avviene secondo quanto concordato e riportato per iscritto nel contratto di assicurazione.

    Diversamente, nel fronte della responsabilità civile, il danneggiante deve risarcire il soggetto leso ed il pagamento di quanto dovuto può riguardare anche diverse tipologie di danno per cui compete al risarcimento la valorizzazione di voci di danno che un indennizzo, certamente, non prevede.

    Per quanto esposto sopra si preferisca parlare di indennizzo nei rapporti assicurato/assicuratore, quando l'attività del "tenere indenne" deriva da un contratto mentre risulta appropriato definire "risarcimento" quelle ipotesi di rapporti danneggiante / danneggiato scaturiti da responsabilità aquiliana (od extra contrattuale).

    Poichè il tema del nostro trattato è quello del fatto illecito da circolazione stradale, il termine idoneo alla esposizione è quello (o meglio è stato fino adesso quello...) di risarcimento.

    IV° - L'evoluzione: da risarcimento ad indennizzo.
    Gli speciali accorgimenti normativi del Legislatore, ritengo abbiano certamente raggiunto l'obiettivo della sicurezza sociale, della tutela del patrimonio dei soggetti e del giusto meccanismo offesa/risarcimento.

    Pur, quindi, nella sua peculiarità rispetto agli altri ambiti, la responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione di autoveicoli a motore seguiva pur sempre la logica danneggiante / danneggiato, quella delle due sponde contrapposte per intenderci, ancorchè alla figura del danneggiante veniva affiancata quella del proprio assicuratore a differenza, come detto, degli altri profili di responsabilità civile.

    Quasi alla fine degli anni '70, però, neanche dieci anni dopo l'introduzione della copertura obbligatoria con la legge 990, l' Italia conobbe la prima esperienza di gestione diretta del danno ovvero di risarcimento per conto di terzi.

    Il d.P.R. n° 857/76, convertito nella legge 39/77, considerando che la doppia firma nel modulo giallo e blu avrebbe avuto il valore di confessione stragiudiziale del danneggiante, assumeva che pertanto i fatti si dovevano presumere verificatisi come descritti a meno di prova contraria che sarebbe gravata sull'Assicuratore. Posta la non necessaria istruzione sui fatti, il decreto dimezzava i tempi della liquidazione da sessanta a trenta giorni.

    Le Imprese convennero che, in tali circostanze, l'assicurato sarebbe stato risarcito direttamente dal proprio Assicuratore che agiva per conto terzi, fatto salvo infatti un complesso meccanismo di rimborso e conguaglio fra le Imprese operato grazie ad un Consorzio costituito ad hoc in seno all' Ania.

    Prendendo spunto dal fatto che la liquidazione si estrinsecava nel rapporto fra assicurato ed assicuratore, in luogo del termine risarcimento si usò la parola "indennizzo".

    Nasceva la Convenzione Indennizzzo Diretto (C.I.D.).

    La C.I.D. costituì, quindi, la prima strada di gestione diretta, unico esempio nel panorama giuridico italiano nel fronte della responsabilità civile.

    Il doppio sistema di risarcimento (rca e cid) è coesistito per circa dieci anni fino a quando, negli anni novanta, si è assistito non solo alla sempre maggiore estensione della convenzione ma anche, su impulso delle Imprese di Assicurazione, alla sigla degli accordi di gestione diretta dei danni per sinistri c.d. con "Pluralità di Danneggiati" (all'inizio distinti in "Tamponamenti multipli" e "Terzi estranei").

    Si badi sempre che in nessun altro aspetto della Responsabilità civile il Legislatore ha mai ipotizzato scenari del genere, posti in essere dalla Imprese per "accelerare i tempi dei risarcimenti" sottolineando come l'adesione agli Accordi (ed alla convenzione indennizzo diretto) sia stata sempre facoltativa.

    Per questa ragione, trattandosi di mera convenzione fra Soggetti privati, i criteri necessari per la costituzione in mora del soggetto responsabile, nonchè i requisiti e le procedure per la citazione in giudizio restavano quelli fissati dalla legge.

    Pur nell'impulso fornito dalle Imprese alla massima divulgazione ed applicazione degli stessi, nessuno poteva essere obbligato ad aderirvi.

    Nell'ottica del Cliente sia l'esperienza della CID che quella degli Accordi Pluralità di danneggiati hanno certamente contribuito a:

  • evitare i fastidi di identificazione dell' Impresa responsabile (tamponamenti a catena);
  • favorire il servizio al proprio Cliente;
  • accelerare i processi di liquidazione;

  • ma mentre l'esperienza degli Accordi in questione si è ingloriosamente esaurita agli inizi del duemila, la CID ha conosciuto una notevole estensione sul fronte degli importi e delle tipologie di danni gestibili secondo convenzione (c.d. danni cidizzabili).

    Il periodo di cui stiamo scrivendo ha conosciuto un altro importante passo di svolta:
    quello della liberalizzazione delle tariffe.

    In altri termini, posta l'importanza che il settore riveste e di cui abbiamo accennato prima, la quantificazione delle tariffe RCA era calmierata e controllata dallo Stato, secondo un' attività giudicata lesiva della libera concorrenza dall' Europa. Per questa ragione il mercato conobbe l'opportunità di trovare il suo punto di equilibrio e la sua dinamica concorrenziale fra i vari protagonisti.

    Tale opportunità, all'atto pratico, non solo non si è verificata ma - anzi - dalla seconda metà degli anni novanta ad oggi, le tariffe sono lievitate a tal punto da costituire, in pratica, l'unico aspetto rilevante del settore ripreso dai media e scatenando le reazioni delle Associazioni dei Consumatori.

    Non è a caso che citiamo questi avvenimenti poichè è stato proposto ed accettato da tutti, un filo conduttore fra il costo dei risarcimenti e l'incremento del costo delle polizze e questo rapporto è stato oggetto di interventi legislativi (a volte contraddittori altre volte no) fino all'ultima grande svolta, in occasione del riordino della materia operata con il nuovo Codice delle Assicurazioni, del Risarcimento Diretto.

    Il primo comma dell'articolo 149 del CdA prevede, infatti, che "in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

    Secondo lo spirito del Testo, quindi, la traslazione da un sistema dualistico danneggiante / danneggiato ad uno di risarcimento per conto terzi ovvero gestione diretta del danno da parte del proprio assicuratore risulterà idonea a calmierare il costo ultimo del sinistro e ad incidere beneficamente sulla qualità del servizio resa al Cliente danneggiato.

    Con tale previsione, il Legislatore ha convertito la facoltà di adesione in preciso ed inderogabile obbligo, determinando alcune forzature di non scarsa rilevanza per cui, secondo l' Autorità garante del mercato e della concorrenza, "...il passaggio da un'assicurazione di responsabilità civile ad un'assicurazione diretta pone numerosi e difficili problemi, connessi con l'abbandono del tradizionale schema dell'assicurazione della responsabilità civile, impostata sul principio, che trova sanzione negli artt. 2043, 2052 e 1917 c.c., per cui del pregiudizio causato da altri deve rispondere l'autore del fatto lesivo".

    Eppure tutto questo è stato assunto come passo necessario posto che, per stessa definizione dell' Antitrust, la gestione diretta dei danni può costituire"stimolo adeguato verso un assetto maggiormente concorrenziale di tale importante mercato assicurativo. Infatti, un sistema di indennizzo diretto permette l'instaurazione di un rapporto diretto tra l'impresa di assicurazione ed il proprio cliente con l'auspicabile conseguente riduzione delle spese legali e di condotte opportunistiche; ciò crea le condizioni per un più ampio confronto competitivo tra gli operatori del settore che dovrebbe consentire un contenimento dei costi dei risarcimenti, con effetti positivi sulla riduzione dei premi di polizza a beneficio dei consumatori.

    Si sottolinei come il CdA riporti quale procedura obbligatoria anche quella relativa ai trasportati che sono tenuti ed obbligati a rivolgere la richiesta all'Impresa del veicolo vettore fatta salva l'ipotesi in cui la causa del sinistro sia il fatto fortuito.

    Volendo brevemente ricapitolare possiamo quindi dire che:
    nel corso dell' ultimo decennio il sistema della responsabilità civile auto ha subìto una rivoluzione copernicana poichè partendo da un rapporto danneggiante (ed assicuratore)/danneggiato, vivendo le esperienze della CID e degli accordi "Pluralità di Danneggiati", è approdato ad un sistema in cui la gestione diretta del danno da parte del proprio assicuratore non è più facoltativa ma obbligatoria ed impone alle Imprese una convenzione che regoli i rapporti di recuperi e conguagli che tengano conto anche delle esigenze dell'efficienza.

    Come felicemente riportato dall' Antitrust, infatti, si dovrà "beneficiare dell'efficienza derivante dalla gestione dei sinistri dei propri assicurati, stimolando in tal modo un confronto competitivo sui costi".

    Il punto di snodo è proprio questo: l'auspicato beneficio sorge se si passa dalla fase della gestione a quella del controllo di ogni voce di costo del sinistro ed in questo il CdA e, nello specifico, il Risarcimento Diretto, consentono un controllo peculiare.

    1. Il risarcimento in forma specifica
    Non è semplice ipotizzare come ci si potrà regolare nei casi di corresponsabilità ovvero di pezzi usurati o già precedentemente in parte danneggiati. In questi scenari la liquidazione non può che essere per "equivalente". Sta di fatto però che tale forma di risarcimento dovrebbe essere ben promossa poichè su questa vengono riposte molte aspettative di contenimento dei costi addirittura prevedendo già in forma puntuale la percentuale di sconto da applicare.

    Ebbene un tale sistema dovrà prevedere un network di Carrozzieri con i quali stipulare accordi o contratti che, a fronte della mole di lavoro garantito, prevedano sconti sulle tariffe di mano d'opera, sconti sui ricambi magari anche precedenza nelle riparazioni ed altri servizi.

    Il risarcimento in forma specifica porterebbe con sè i seguenti abbattimenti:

  • dei costi di perizia e di gestione del parco periti rca;
  • dei costi di manod'opera e dei costi dei ricambi attivando quel processo virtuoso che non potè ottenere l' accordo con le Associazioni dei Carrozzieri posto il divieto dell' Antitrust
  • .

    2. Le spese di patrocinio
    Il testo dell' art. 9/2 porta con sè un enorme ridimensionamento delle spese di consulenza e patrocinio. E' pur vero che queste non sono escludibili nel caso in cui il Cliente non accetti la proposta/offerta e comunque la vicenda si concluda in transazione ma è certamente valutabile un drastico ridimensionamento delle stesse.

    3. Le Tabelle uniche delle lesioni permanenti La previsione del CdA prevede, finalmente dopo anni, un'unica tabella nazionale sia per le lesioni di lieve entità (fino al 9%) sia per quelle di grave entità (dal 10 al 100) evitandosi le sperequazioni fra un territorio e l'altro nonchè le diverse imprevedibili interpretazioni dei diversi Tribunali.

    4. La competizione fra le Compagnie
    La gestione dei sinistri in Convenzione Indennizzo Diretto ma anche l'esperienza dell' accordo Radiazione/Demolizione ci hanno insegnato come, dalla competizione fra le Imprese, possano determinarsi effetti penalizzanti ovvero benèfici a seconda del livello di organizzazione e risparmio che si riesce ad ottenere.

    Il meccanismo della ottimizzazione della gestione e della premiazione delle Imprese più virtuose richiama necessariamente al meccanismo di rimborso e compensazione ad oggi vigente nella Cid per cui l' Impresa che ha gestito con il minor costo medio rispetto alla Mandante riesce ad ottenere conguagli anche non indifferenti che si possono configurare (interessi compresi) come fonte significativa di introito.

    V° - Conclusioni
    Il senso vero della migrazione da un sistema di risarcimento/responsabilità a quello di indennizzo/gestione (per conto di...) si materializza proprio in questo: sfruttare al massimo le risorse organizzative delle Imprese e scatenare una massiccia competizione fra di loro per giungere al conguaglio basato sui migliori costi medi puri, svincolati da gran parte dei pesi accessori presenti ad oggi che generi un'onda lunga che si rifletta, positivamente, nel costo delle polizze.

    Bolac

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