NOTE SULL'ACCESSO AGLI ATTI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
(Decreto del Ministro per le attività produttive del 20 febbraio 2004 n° 74 - G.U. n° 69 del 23 marzo 2004)

E' di questi giorni il completamento di una delle disposizioni contenute nella legge 57 del 2001, norma che costituisce ancora quanto di più invasivo nell'ambito del settore liquidazione danni.

L'articolo 3 della legge prevedeva, infatti, l'obbligo per le Compagnie di garantire l'accesso ai propri atti (c.d. "Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione).

Il punto tre dell'articolo concludeva con la disposizione per cui :"il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo.

Il decreto ministeriale di riferimento è il numero 70 del 20 febbraio 2004 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo ultimo scorso.

Si tratta di un decreto di 6 articoli, perfettamente aderente al dettato della legge 57, che disciplina le modalità di esercizio al diritto di accesso specificando innanzitutto i titolari del diritto di accesso che sono nell'ordine:

  • i contraenti dell'assicurazione
  • gli assicurati
  • i danneggiati
  • ma chiarendo anche che il diritto può essere esercitato soltanto a "conclusione dei procedimenti" a garanzia - si spera - della serena valutazione dei liquidatori e di tutte le figure professionali intervenute nel danno (perito tecnico, accertatore e medico legale).

    La conclusione del procedimento, come in effetti correttamente specificato nel testo, avviene:

    1. All'atto di ricezione dell'offerta.
    E' giusto e condivisibile che il soggetto che riceva un'offerta possa avere accesso agli atti che riguardano la vicenda risarcitoria per avere chiara comprensione dei motivi che hanno indotto la Compagnia di Assicurazione ad offrire quella tale somma piuttosto che un'altra.

    2. All'atto della lettera di contestazione
    cioè nel momento in cui la Compagnia manifesta la volontà di non addivenire a transazione specificandone i motivi. Anche qui, in linea di principio, può essere condivisibile che il Danneggiato possa sapere su quali elementi si sia basata la determinazione dell' Impresa ma mi lasciano perplesso alcune fattispecie.

    Non è sempre detto che la riluttanza a pagare derivi da ipotesi di mancata responsabilità (facilmente deducibile da rilievi sulla segnaletica ovvero da verbali di Autorità, quindi - comunque - atti già pubblici ovvero situazioni pubblicamente verificabili).

    Talvolta capita che l'irrigidimento della posizione dell'Impresa derivi - per esempio - da quanto scritto dal proprio cliente nella denuncia, da circostanze, particolari, note o segnalazioni dell'assicurato / conducente che - a seconda dei casi - meriterebbero più la tutela e la riservatezza che non la possibilità di "...prendere appunti, trascrivere od ottenere copia" ed è inconcepibile che un atto tra l'Impresa ed il proprio Cliente venga messo - in copia - a disposizione della controparte.

    Ancora: spesso gli accertamenti tecnici od informativi conducono al sospetto di ipotesi fraudolente nella genesi del sinistro o nella determinazione delle conseguenze dannose, con l'implicazione che il fascicolo assume un taglio difficile da gestire se ogni segnalazione, accertamento, nota può essere soggetto all'esposizione al diretto interessato.

    Nell'ottica di un futuro giudizio, inoltre, perchè mai il favore di una della parti (fotocopiarsi il mio fascicolo) che si concretizza in un vantaggio processuale notevolissimo non deve essere reso reciproco a favore dell'altra parte?

    Forse qualcuno ha legiferato per rendere possibile alla Compagnia di Assicurazione di fotocopiarsi il fascicolo del legale avversario?

    3. Un punto sul quale - invece - mi piace convenire è l'ultimo relativo alla conclusione del procedimento: quello del silenzio.
    Condivido l'impostazione, questa è davvero ragguardevole e positiva: il silenzio dell'Impresa (99 volte su 100 determinato da inefficienza dell'Ufficio) da oggi potrà essere considerato come conclusione del procedimento, con tutte le conseguenze che ne derivano.

    I termini per la concessione all'accesso sono, ovviamente, i tempi "canonici" nei rapporti Impresa - Cliente/Danneggiato:

  • Trenta giorni in caso di CID
  • Sessanta giorni in caso di soli danni a cose
  • Novanta giorni in caso di lesioni personali o decesso.
  • Centoventi giorni - comunque - dalla data di accadimento del sinistro (disposizione, a mio parere ottimamente condivisibile).
  • Anche le formalità previste sono quelle tipiche del rapporto Impresa / Danneggiato: la raccomandata con avviso di ricezione ovvero la richiesta inoltrara via fax purchè corredata di adeguata ricevuta di trasmissione e ricezione.

    E' ammessa anche la ricezione a mano da presentare alla Direzione dell'Impresa ovvero all'Ufficio Liquidazione Danni.

    Il ricevente è tenuto a fornire ricevuta.

    L'accesso è consentito all'interessato ovvero a persona che agisce su incarico dell'interessato che, oltre a dimostrare la propria identità, deve allegare copia della procura o delega (fatto che riguarda con particolare attenzione l'esercito di patrocinatori che si muovono spesso in assenza della formale esibizione della delega a trattare e transigere) che deve essere con firma autenticata.

    Se la richiesta dell'interessato non è completa secondo disposizioni, continua ad essere onere dell'Impresa comunicare il difetto ed attendere il perfezionamento della stessa (ipotesi che sospende il decorso dei sessanta giorni entro i quali l'accesso deve concludersi) ma nell'ipotesi in cui la richiesta dovesse essere a norma l'Impresa deve comunicare l'accoglimento della stessa e porre gli atti a disposizione del danneggiato (per un minimo di dieci giorni ed un massimo di venti) indicando anche il Responsabile dell'Ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro. A questi competerà esibire gli atti ovvero disporne la copia.

    Gli elementi suscettibili di appunti, trascrizione o copia riguardano:

    A. Valutazione
    B. Constatazione
    C. Liquidazione dei danni

    Soltanto una considerazione conclusiva: è giusto certamente che il principio di trasparenza informi di sè ogni rapporto tra soggetti (illuminante quello relativo alla Pubblica Amministrazione). Il contesto in cui ci muoviamo, però, è quello del rapporto contrattuale od extra contrattuale e, pertanto, la legislazione in materia deve avere come obiettivo la parità di diritto e di fatto tra i soggetti.

    E' vero che il mercato dell' RCA contiene in sè il paradosso (condivisibile) dell'obbligo a contrarre per cui è un mercato falsato nelle sue regole più pure ma è altrettanto vero che lo sbilanciamento riguarda l'aspetto assuntivo e commerciale mentre il profilo della gestione del danno - e conseguente possibile ricorso al Giudice - vede l'Impresa ed il Danneggiato uguali davanti alla legge e, pertanto, auspicherei che il rapporto tra Imprese ed Assicurati / Danneggiati si muova più verso un rapporto paritario che non nel senso dell'esubero dei diritti dei secondi rispetto alle prime.

    bolac

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