L'ISVAP ha ribadito che il Codice Fiscale è indispensabile alla liquidazione ed è un dato da richiedere come integrazione (legge 57) entro i 30 giorni.
In assenza del dato il sinistro si può non pagare, l'Isvap non sanziona la mancata liquidazione di un sinistro per il quale è stato richiesto nelle forme specifiche l'integrazione del dato.
Si potrebbe presumere che un giudice potrebbe condannare la Società ad un pagamento per un sinistro per il quale manca questo dato ma la cosa è controversa perché tutta la legislazione successiva alla 990/69 ne integra e modifica il contenuto.