Tale disposizione ha creato una serie enorme di problematiche - non tutte risolte - e molta confusione nei danneggiati. Per questa ragione, anche in considerazione della quantità di mail ricevute, ritengo opportuno riportare stralcio della circolare ISVAP n° 502/D corredata di una mia riflessione sul punto. Il resto viene da sé.
ISVAP circolare n° 502/D. Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria r.c. auto. Modalità di risarcimento del danno. Obbligo per il danneggiato di presentazione della documentazione fiscale relativa alla riparazione dei danni.
L'art. 3 della legge n° 39/1977, come modificato dal comma secondo dell'art. 23 della legge 273/2002 introduce l'obbligo per il danneggiato, che ha ottenuto il risarcimento dei danni al veicolo, di trasmettere all'assicuratore la fattura (o documentazione fiscale equivalente) emessa a fronte della riparazione nel termine di tre mesi dalla data dell'avvenuto pagamento o, in caso di rottamazione del veicolo, la relativa documentazione.
La norma prevede altresì il diritto dell'assicuratore, nel caso in cui il Danneggiato non ottemperi al suddetto obbligo, di richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento.
La quietanza deve contenere apposita clausola che richiami l'obbligo di legge e riporti l'avvertenza che, in mancanza di trasmissione della documentazione di cui sopra, l'Impresa ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno al veicolo.
La medesima informativa dovrà essere resa, con le stesse modalità, anche in caso di pagamento non preceduto da rilascio dell'atto di quietanza.
Considerato che la norma che prevede l'obbligo di trasmissione della documentazione fiscale riguarda la sola riparazione del danno al veicolo, l'assicuratore non può richiedere l'esibizione della documentazione fiscale per altre voci di danno che hanno formato oggetto di risarcimento.
Sull'obbligo di presentazione della fattura (legge 273): a chi giova?
Penso che i tempi possano essere sufficientemente maturi per potere ispirare alcune riflessioni in merito all'obbligo previsto dalla legge 273/2002 in capo al Danneggiato di "…trasmettere all'assicuratore la fattura emessa a fronte della riparazione nel termine di tre mesi dalla data dell'avvenuto pagamento."
Nulla quaestio sulle intenzioni del Legislatore: la lotta alle frodi ha di per sé un contenuto positivo sul quale non ci si può che trovare pienamente d'accordo. Molto, invece, sarebbe da dire in merito ai contenuti ed ai risultati della norma.
Si pretende infatti che obbligando un danneggiato a riparare il mezzo, si scoraggi l'ipotesi che questi "rifili" lo stesso danno più volte ad Imprese diverse bloccandosi quindi i fenomeni fraudolenti ed innescandosi benèfici effetti sui costi dei sinistri ed, a cascata, sulle tariffe rca, vera vexata quaestio dei giorni nostri.
Segnalo da subito che, in base alla mia personale esperienza dopo anni di trincea nella liquidazione danni, l'asse dell'ingordigia si è spostato dai danni a cose ai danni a persona ed è questa la "frontiera dove tutto è possibile" alla quale lo Stato dovrebbe porre la massima attenzione.
L'intervento sui soli danni a cose, per quanto apprezzabile, si riferisce ormai ad aspetti marginali nelle ipotesi truffaldine (almeno come volume di soldi spostati).
Qual' è la novità gestionale introdotta dalla legge? Praticamente nessuna. Già da anni le Imprese potevano (e possono) usufruire - anche on line - del sistema R.I.T.A. (Rete Informatica Tele Assicurativa) messo a disposizione delle Imprese aderenti dall' ANIA. In qualsiasi momento, il liquidatore scrupoloso poteva connettersi ed accedere ad un vasto archivio in cui venivano riportati gli estremi relativi ai sinistri trattati per targa.
Elencati i precedenti ed identificate le Imprese che li avevano gestiti bastava porsi in contatto tra Uffici ed acquisire il carteggio gestito in precedenza per confrontare i danni. Se questi erano diversi il problema si risolveva da se, nel caso di corrispondenza …
Eventuali esiti di una pretesa riparazione (anche parziale) del veicolo erano - e sono - inoltre constatabili a posteriori dal Perito tecnico.
L'obbligo di fornire la fattura, pertanto, non risolve a mio avviso alcun aspetto che prima non fosse affrontabile e risolvibile, anzi: una fattura può anche essere di comodo, la documentazione di un Impresa Consorella, no.
V'è da dire, inoltre, che buona parte delle ipotesi truffaldine, in merito ai sinistri con danni a cose, si riferisce o a danni mai trattati da altre Imprese (esempio tipico danni da muro o guard rail) senza quindi alcuna fattura riferibile a precedenti liquidazioni ovvero a lamierati nuovi sostituiti con componenti danneggiate per porre in inganno l'Impresa.
Con tutta la buona volontà possibile, quindi, la norma di per sé non può esaurire tutto il campo delle ipotesi truffaldine legate ai danni a cose e, pertanto, non può costituire l'unico elemento di pretesa soluzione del problema.
L'Impresa si ritrova così un norma che le mette a disposizione uno strumento che si è rivelato in pratica superfluo e, per contro, si è trovata a confrontarsi con il problema legato alla lievitazione del costo del risarcimento.
V'è da dire che la norma così intransigente nella forma lo è meno nella sostanza.
Ad ogni obbligo, infatti, dovrebbe corrispondere per converso una sanzione in caso di inadempimento dell'obbligo stesso. La legge invece contrappone al mancato adempimento soltanto il diritto (la facoltà di…) richiedere indietro i soldi.
Quante Imprese hanno esercitato tale "gratificante" facoltà? Penso molto poche e per vari ordini di motivi:
Sono spunti di riflessione su una norma generata probabilmente anche dalle pressioni dell'opinione pubblica per cui doveva trovarsi un rimedio all'incremento delle tariffe.
Altre strade intraprese stanno dimostrando la loro efficacia. La 273 nei punti presi in esame non ha migliorato il sistema né i rapporti - già fortemente pregiudicati - tra Imprese e danneggiati.
Per questo, ancora, alla fine: ma a chi giova?
bolac