Cid Lesioni CID LESIONI

E' partita dal 1° giugno del 2004 la nuova procedura CID.

Si tratta di una vera evoluzione della procedura datata 1978 che da questa trae gli elementi tipici positivi che vengono estesi anche ad altre tipologie di danno - oltreche a più ampie autonomie di gestione - per estendere gli effetti benefici non soltanto in tema di esborsi ma anche - e sopratutto - in funzione di una nuova mentalità assicurativa che vorrebbe sempre più ogni danneggiato "curato" dal suo assicuratore.

La procedura si riferisce ai sinistri che si saranno verificati dal 1° giugno 2004, per cui per un certo periodo è prevista la coesistenza di gestioni CID "vecchie" con quelle nuove.

Le novità rispetto alla precedente formulazione sono di tutto rilievo e dimostrano la volontà di estendere il più possibile il CID

Sul numero dei danneggiati: non più soltanto uno ma ammessa anche in caso di più danneggiati.

Sulla tipologia di danni:non solo danni al mezzo ma anche alle persone.

Sulla possibilità di attribuire ad ogni danneggiato (partita di danno) più tipologie di danno.

Altro aspetto "rivoluzionario" rispetto alla precedente versione è quello legato alla possibilità che possano coesistere i c.d. danni "cidizzabili" con danni "non cidizzabili". In poche parole mentre prima una causa di inapplicabilità faceva decadere per intero la convenzione, adesso è ammessa la coesistenza nello stesso sinistro di danni di cui alcuni gestiti in CID mentre altri no.

Per converso, l'annullamento della gestione cid può riguardare solamente uno o più partite di danno e non necessariamente l'intero sinistro.

Per questa ragione spetterà alla impresa mandataria la gestione dei danni:

1. al veicolo assicurato (in caso di danno al mezzo l'indennizzo diventa illimitato);
2. alla persona del conducente e dei trasportati del veicolo assicurato:

  • Limite di 15.000,00 euro per ogni avente diritto.
  • Sono escluse le rivalse degli Enti sociali.
  • Liquidazione del danno entro 30 giorni dall'acquisizione della certificazione di guarigione con o senza postumi.
  • Riavvio del termine a seguito di richiesta per informazioni carenti.
  • Rifiuto del leso di sottoporsi a visita, dopo 60 giorni dalla raccomandata r.r. annullamento della gestione.
  • Rilevante, ai fini del pagamento del danno alla persona, che il veicolo presenti danni (ancorchè non sia obbligatorio il loro pagamento);
    3. alle cose trasportate sul veicolo assicurato di proprietà del conducente o dei trasportati dello stesso veicolo (limite di 15.000,00 euro per ogni avente diritto);

    PLURALITA' DI DANNEGGIATI E CID 2004

    Potrà risultare un po' spiazzante l'accostamento tra gli ex Accordi Pluralità di Danneggiati ed il Cid 2004 ma è una strada che vorrei, seppur brevemente, percorrere.

    Personalmente ho espresso il mio disappunto per la cessazione degli Accordi Pluralità di Danneggiati, vera forma di progresso civile prima che assicurativo. L'esperienza non è stata proseguita, andrebbe certamente valutata da tutti i punti di vista, ma era una strada sulla quale opportuno proseguire.

    E probabilmente esiste un sottile legame tra i due eventi (la cessazione dei primi e la nascita del secondo) poichè la filosofia di fondo è la stessa: fare in modo che il danno (anzi direi la maggior parte dei danni) venga gestita dal proprio assicuratore.

    La filosofia è buona: da un lato per il Cliente per il quale assume un ruolo rassicurante e dall'altro per le Imprese e per la possibilità che una gestione celere e non faticosa possa creare benèfici effetti su riserve, contenzioso e spese di patrocinio.

    Il problema - al solito - è realizzarla.

    Poniamoci innanzitutto sul punto che abbiamo davanti il nostro Cliente e non un estraneo. Ancora, i tempi più ridotti rispetto ai normali tempi della responsabilità civile impongono un livello di servizio (che si chiama organizzazione di uomini e mezzi sul territorio, conoscenze professionali ed elasticità di gestione) che è tutt'altro cha facile da realizzare e, soprattutto, tutt'altro che realizzata.

    La procedura, inoltre, semplifica moltissimo i rapporti tra danneggiato e pagante ma esaspera, in molti casi in modo significativo, i rapporti e gli scambi di carte tra Imprese e questo aspetto, in passato, si è rivelato una trappola foriera di ritardi e disservizi che la nuova procesura vorrebbe, invece, eliminare del tutto.

    Il richiamo prima fatto sul servizio e sull'organizzazione si riferisce anche a questo.

    In conclusione, quindi, ben venga la filosofia della gestione diretta dei danni da parte di ogni Assicuratore ma che questa sia espressione e dimostrazione di buon lavoro e buona organizzazione del servizio sinistri di ogni Impresa.

    bolac

    Sull'argomento leggi anche le note sul nuovo Modulo CID

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