Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di DPR, elaborato dal Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, che riconosce validità giuridica ai documenti trasmessi per posta elettronica
La posta elettronica può diventare "posta certificata", come una normale raccomandata con avviso di ricevimento, così che l'invio e la ricezione di documenti con strumenti informatici (e-mail) avrà valore legale.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta di Lucio Stanca, ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, e Luigi Mazzella, ministro per la Funzione Pubblica, ha infatti approvato uno schema di Dpr che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata non solo nei rapporti con la Pubblica amministrazione ma anche tra cittadini.
Essa sarà resa disponibile dai gestori di posta elettronica come un ulteriore servizio.
"Il provvedimento è un atto di modernità", ha detto Stanca. "La posta elettronica sta diventando sempre di più strumento quotidiano di comunicazione. La disposizione approvata oggi introduce la posta elettronica certificata dando maggior certezza della spedizione e ricezione del messaggio elettronico rafforzando, quindi, la validità giuridica della stessa comunicazione telematica, come del resto già avviene con la lettera raccomandata con avviso di ricevimento rispetto alla lettera con affrancatura ordinaria. Con questo decreto abbiamo posto le condizioni per una ulteriore maggiore diffusione di questo moderno strumento di comunicazione nel Paese".
Il decreto pone in rilievo i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici: l'invio e la ricezione.
"Certificare" queste due fasi significa che il mittente riceve dal proprio gestore di posta una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il suo gestore di posta invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l'indicazione della data e dell'orario, a prescindere dalla apertura del messaggio. Insieme alla ricevuta di consegna, inoltre, il gestore del destinatario può anche inviare al mittente la copia completa del testo del messaggio.
Il decreto stabilisce inoltre che, nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte venga conservata per ventiquattro mesi in un apposito registro informatico custodito dai gestori, con lo stesso valore giuridico delle ricevute.
Viene anche istituito un elenco ufficiale dei gestori di posta elettronica certificata presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), al quale sono assegnati compiti di vigilanza e controllo sull'attività degli iscritti.
(Tratto dal Comunicato dell'Ufficio Stampa del M.I.T.)
ALCUNE CONSIDERAZIONI IN MERITO
Era giusto che, prima o poi, ci si arrivasse. Da oggi si cambia pagina non tanto nei rapporti tra carta e formati elettronici ma nei rapporti tra innovazione tecnologica e legislatore.
Si sa infatti che i tempi del legislatore non riescono ad essere quelli dell'innovazione tecnologica e che il ritmo di quest'ultima è stato talmente serrato nell'ultimo quindicennio che molte norme sono risultate assolutamente obsolete così come si attendeva il giusto riconoscimento che la tecnologia merita in ambiti molto importanti.
La prima considerazione che mi viene è quella legata all'atto introduttivo della richiesta danni così come prevista dalla legge 39/77, e cioè la richiesta inviata all'Impresa con ricevuta con avviso di ricevimento.
La legge, oggi, prevede che la lettera debba essere inviata presso la Sede legale dell'Impresa o presso l'Agenzia titolare del contratto ovvero presso l'Ufficio Sinistri di zona dell'Impresa stessa.
E l'e/mail?
Una Società ha una sola Sede Legale mentre può avere un'infinità di indirizzi mail destinati a scopi diversi
Cosa comporterà questa norma? Quale sarà il criterio per la canalizzazione delle costituzioni in mora verso un indirizzo piuttosto che verso un altro?
Un dato è certo: è ora che il settore si liberi sempre più da quella infinità di carte che lo sovrasta e, soprattutto, che molte delle incombenze di carattere amministrativo (posta compresa) possano essere gestite in modo tecnico autonomo garantendo così sia la certezza della movimentazione e la relativa correttezza tecnica e normativa sia la celerità di istruttoria e quindi di esito finale della vicenda risarcitoria.
bolac