Testo dell'Accordo
Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e Consiglio nazionale consumatori e utenti
Accordo 24 luglio 2001
In data 24 luglio 2001, in Roma,
l’ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici,
e le seguenti Associazioni di Consumatori riconosciute ai sensi della legge 281/1998: Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori,
premesso che
con il Secondo protocollo d’intesa sottoscritto tra alcune di esse il 19 luglio 1999, hanno individuato come obiettivi comuni:
- il miglioramento della qualità del servizio e della trasparenza dell’informazione al consumatore;
- la facilitazione dei rapporti tra utenti e imprese di assicurazione;
- la riduzione del contenzioso nel settore e delle ricadute dello stesso sui costi;
e si sono impegnate ad elaborare una procedura sperimentale (che, una volta verificata, potrà essere consolidata) di conciliazione su base volontaria, riconducendo i reclami e il contenzioso all’interno del rapporto tra impresa e utente, al fine di incentivare soluzioni extragiudiziali.
Verificato che è volontà comune
2. utilizzare, distintamente dalla procedura di conciliazione, ma con le medesime strutture, il “sistema di segnalazione di disservizio” così come descritto in allegato al presente accordo;
3. realizzare un osservatorio che proceda al monitoraggio statistico dei casi affrontati al fine della elaborazione di un rapporto annuale sul funzionamento della procedura e sulla soddisfazione dei consumatori nei confronti dell’utilizzo della stessa.
hanno concordato che
B. All’atto dell’adesione alla procedura di conciliazione,
l’impresa:
- organizza un apposito ufficio di conciliazione inizialmente unico e di tipo centrale;
- nomina uno o più incaricati muniti di pieno mandato a transigere;
- si impegna a fornire risposta scritta ai reclami entro i termini stabiliti dal regolamento allegato.
L’associazione di consumatori:
- organizza un apposito ufficio di conciliazione inizialmente unico e di tipo centrale;
- nomina uno o più incaricati abilitati alla trattazione delle conciliazioni.
C. L’ANIA fornisce gli strumenti informatici necessari all’attività dell’ufficio di conciliazione delle singole associazioni, alla trasmissione dei dati tra detto ufficio e gli uffici delle imprese assicuratici che aderiranno alla procedura, alla elaborazione e trasmissione dei dati necessari per la gestione da essa effettuata delle attività di cui al punto 3 del presente accordo.
D. Le parti collaborano alla formazione dei conciliatori che saranno chiamati ad operare nell’ambito della procedura di conciliazione. L’ANIA metterà a disposizione le risorse necessarie alla conduzione delle iniziative formative che saranno di volta in volta concordate tra le parti.
E. Ai fini del monitoraggio di cui al punto 3, le parti convengono che le richieste di conciliazione saranno classificate secondo lo schema di catalogazione di cui all’allegato 3, che potrà essere integrato o modificato ogniqualvolta ne sorga l’esigenza. Nel corso del primo anno di funzionamento, saranno individuate le modalità per misurare la soddisfazione dei consumatori nei confronti della procedura di conciliazione.
In virtù della novità dell’iniziativa e della sua complessità organizzativa, le parti concordano di effettuare una sperimentazione della procedura in ambito ristretto.
Tale fase test durerà sei mesi, decorsi i quali saranno individuate le eventuali correzioni all’impianto della procedura nonché le modalità per la sua graduale estensione.
Nel corso dei lavori è stato inoltre redatto uno schema indicativo di formulario di reclamo, allegato 4, che ha mero valore indicativo per le imprese intenzionate ad adottare tale soluzione all’interno della propria organizzazione deputata alla gestione dei reclami della clientela. Detto schema potrà essere successivamente modificato anche sulla base delle esperienze sviluppate in campo comunitario.
Allorché se ne presenterà l’occasione, le parti valuteranno la possibilità di coordinare la presente procedura con future iniziative in materia di composizione stragiudiziale delle controversie.
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE
(fase sperimentale)
Operatività e condizioni di utilizzo della procedura di conciliazione
Oggetto della procedura di conciliazione sono le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA, la cui richiesta di indennizzo non sia superiore a lire 30 milioni (a partire dal 1 gennaio 2002: 15.000 EURO).
Può accedere alla procedura di conciliazione il consumatore
- che abbia già presentato reclamo direttamente o tramite un’associazione dei consumatori aderente alla procedura presso le strutture a ciò deputate dell’impresa di assicurazione aderente alla procedura e ne abbia ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente oppure non abbia ottenuto alcuna risposta dall’invio del reclamo trascorsi 30 giorni, ovvero 15 giorni nel caso di reclamo presentato per il tramite di una associazione dei consumatori;
- che, in relazione all’oggetto della conciliazione, non si sia già rivolto alla magistratura e non incarichi altri soggetti a rappresentarlo verso la compagnia in merito all’oggetto della conciliazione.
Per accedere alla procedura di conciliazione il consumatore si rivolge ad una delle associazioni dei consumatori aderenti alla procedura, a cui indirizza la richiesta di conciliazione comprensiva di mandato a transigere utilizzando il modulo di cui all’art. 6.
Art. 2
Istruzione della richiesta di conciliazione
L’associazione dei consumatori, ricevuto il “modulo di richiesta di conciliazione”,
- verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità di cui al punto 1;
- classifica il caso secondo lo schema di catalogazione.
Quindi,
- analizza il caso valutando la documentazione presentata dal consumatore, ed in particolare la risposta dell’impresa al reclamo;
- verifica se esistono i presupposti per dare seguito alla richiesta di conciliazione ed in particolare se sullo stesso caso sia già intervenuto un tentativo di conciliazione o sia stata interessata altra associazione.
L’associazione richiede in qualsiasi momento informazioni e ragguagli sul caso in esame presso l’apposita struttura dell’impresa, ovvero al consumatore.
Art.3
Commissione di conciliazione
La commissione di conciliazione è formata da un rappresentante dell’impresa di assicurazione e da un rappresentante dell’associazione dei consumatori che ha ricevuto la domanda di conciliazione.
Art.4
La procedura di conciliazione
La procedura di conciliazione si intende instaurata nella data in cui all’impresa perviene la domanda di conciliazione, redatta in conformità di quanto disposto dell’art. 6, ad essa inviata dall’associazione dei consumatori che la ha ricevuta ed ha svolto le attività di cui all’art. 2.
Dopo la presentazione della domanda di conciliazione, i componenti della commissione di conciliazione hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e dati contrattuali in possesso dell’impresa e pertinenti al tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione.
Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto dell’eventuale verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale. Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza preventivo accordo.
La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’impresa. A tal fine la commissione si riunisce anche a distanza.
Nell’esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, ciascuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigere, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione dell’impresa.
Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Compatibilmente con il sistema di contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell’inizio delle riunioni.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione, da parte dei componenti la commissione, di un verbale di conciliazione avente l’efficacia di un accordo transattivo.
Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne daranno atto, sottoscrivendo a conclusione del procedimento il modulo di mancato accordo di cui all’art. 7.
L’associazione di consumatori dovrà inviare al consumatore copia del verbale di conciliazione o del modulo di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione.
Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservate.
Al fine di permettere il monitoraggio statistico dei casi affrontati, al termine della procedura l’associazione invia all’apposito osservatorio istituito presso l’ANIA lo schema di catalogazione della singola richiesta di conciliazione.
Art.5
Costo del tentativo di conciliazione
Per adire alla procedura di conciliazione il consumatore verserà all’associazione dei consumatori un contributo la cui entità è annualmente stabilita dalle associazioni dei consumatori, sentita l’Ania.
Di detto importo si terrà conto in sede di conciliazione.
L’importo non sarà dovuto, ovvero sarà proporzionalmente diminuito, qualora la procedura di conciliazione possa fruire di finanziamenti pubblici nazionali o comunitari.
Art.6
Il contenuto del modulo di richiesta di conciliazione
Io sottoscritto,
(nome)……………………….. …………………………….…(cognome) …………………………………………………
nato il …………… a ……………………residente in via ………………………………………………………………….
città ……………………………………. provincia……………………………………CAP ………………………………
recapito telefonico …………………………………………………………………………………………………………...
- Polizza n. …………………………………………………….…………………………………………………………..
- N. sinistro ………………………………………………………………………………..………………………………
presso l’impresa ……………………………………….. …………………………………………………………………...
Avendo inoltrato il reclamo in data ………………………(allegare il reclamo inoltrato),
- avendo ricevuto dall’impresa la risposta allegata, essendo insoddisfatto di tale risposta per le seguenti ragioni:
ovvero,
¨ non avendo ricevuto risposta al reclamo allegato dopo 30 giorni dalla sua presentazione,
¨ non avendo ricevuto risposta al reclamo allegato – presentato tramite un’associazione dei consumatori – dopo 15 giorni dalla sua presentazione,
non essendomi rivolto alla magistratura,
non avendo conferito incarico a terzi in relazione all’oggetto del tentativo di conciliazione,
chiedo l’esperimento del tentativo di conciliazione mediante la procedura contemplata dall’intesa ANIA/Associazioni dei consumatori, secondo il regolamento riprodotto a tergo e da me accettato, al fine di comporre in via transattiva la controversia sopra descritta.
Accetto la composizione della Commissione di conciliazione, formata dal rappresentante dell’impresa assicuratrice …………………………… e dal rappresentante dell’Associazione dei consumatori ………………………………….,
signor …………………………………………………………….., da me designato ed al quale conferisco mandato pieno a transigere la controversia di cui sopra.
Delego, ai sensi della legge 675/96, la Commissione di conciliazione ad accedere a tutti i documenti ed a ricevere per mio conto i dati personali anche sensibili, attinenti al tentativo di conciliazione.
Ai fini dello svolgimento della procedura di conciliazione, eleggo domicilio presso la sede dell’Associazione ………………………….. ed indico di seguito l’indirizzo presso cui desidero ricevere il verbale di avvenuta conciliazione ovvero l’avviso di mancato accordo:…………………………………………………………………..
(Luogo e data)……………………………………… Firma ……………………………………………………..
Si allega ulteriore documentazione
A tergo del modulo viene riprodotto il regolamento di conciliazione.
Art.7
Il contenuto del modulo di mancato accordo
Si da atto che in data ……………….. la commissione di conciliazione non ha trovato una soluzione consensuale al caso da essa sottoposto dal signor …………………… con richiesta presentata in data ………………….., nei confronti dell’impresa assicuratrice ……………………….., avente ad oggetto il sinistro n. ………………….
Sistema di segnalazione di disservizio
Distintamente dalla procedura di conciliazione, ma utilizzando le medesime strutture, opera il sistema di segnalazione di disservizio che riguarda quei casi in cui il consumatore non abbia ricevuto le comunicazioni dovute dall’assicuratore entro i termini e per i casi previsti dall’art. 3 L 39/77.
In questo caso le imprese aderenti si impegnano a dare corso alla segnalazione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa:
- fornendo al consumatore le comunicazioni dovute e, contestualmente, segnalando all’associazione dei consumatori l’avvenuta comunicazione,
ovvero
- comunicando all’associazione dei consumatori le ragioni per cui non si è ritenuto di poter dar corso alle comunicazioni previste dall’art. 3.
Eventuali controversie sorte in seguito all’espletamento dei precedenti alinea vengono risolte esperendo direttamente la procedura.
Schema di catalogazione di una richiesta di conciliazione
1 - Caratteristiche del richiedente
¨ regione di residenza (+ residenza estera)
¨ cliente dell’impresa verso cui reclama
¨ non cliente ma controparte di sinistro
¨ né cliente né controparte
¨ ha già presentato richiesta per un altro caso
2 – Descrizione del caso
2.1 La richiesta è riconducibile alla sfera di intervento/comportamento: ¨ dell’impresa a cui è riferita la segnalazione
¨ di intermediari/reti commerciali dell’impresa di cui sopra
¨ di altre figure professionali ausiliarie (periti, carrozzieri convenzionati)
¨ di altra impresa diversa da quella a cui la segnalazione è riferita
¨ del FGVS
¨ dell’UCI
¨ di altri soggetti
2.2 Descrizione del sinistro.
Il sinistro viene gestito in applicazione/con il coinvolgimento di:
¨ procedure di legge (art. 3 L. 39/77) per i sinistri R.C. Auto
¨ CID
¨ accordo Pluralità di Danneggiati
¨ accordo Sinistri Catastrofali
¨ accordo ANIA - Carrozzieri
¨ FGVS
¨ UCI (sinistro con veicoli stranieri)
¨ nessuna delle casistiche sopra richiamate
2.3 La richiesta è motivata da:
¨ totale mancanza di riscontro da parte dell’impresa
¨ eccessiva lunghezza dei tempi di apertura della pratica (es. rilascio del n. di sinistro)
¨ il servizio di perizia -a: la difficoltà di contatto con il perito
-b: la lunghezza dei tempi di accertamento
-c: le modalità/qualità dell’accertamento (comportamento del perito)
q il servizio di liquidazione -a: mancanza dell’offerta di indennizzo
- b: la difficoltà ad entrare in contatto con il liquidatore
-c: ritardo dell’offerta di indennizzo
- d: il ritardo nel pagamento
¨ contestazioni sull’an debeatur (ad es: sulla operatività della garanzia, sulla responsabilità, etc.).
¨ divergenze sulla quantificazione del danno
¨ protesta per la richiesta della franchigia
¨ mancato pagamento del danno a cose in presenza di danno alle persone non ancora definito
¨ altro
4 - Esito della procedura
La richiesta è risultata:
¨ totalmente fondata e accolta
¨ parzialmente fondata e accolta
¨ non fondata ma con accoglimento parziale a fini commerciali/di opportunità
¨ non fondata e non accolta
¨ non fondata e con forte sospetto di strumentalità.
ALLEGATO 4
Formulario di reclamo inerente alla gestione di un sinistro RCA
Reclamo presentato da
Nei confronti di
Nome
indirizzo
telefono - fax – e mail
altri dati:
firma
polizza numero
numero sinistro
Descrizione del problema
(Indicare la voce generale e inserire una breve descrizione)
¨ totale mancanza di riscontro da parte dell’impresa dopo la denuncia di sinistro
¨ eccessiva lunghezza dei tempi di apertura della pratica (es. rilascio del n. di sinistro)
il servizio di perizia
¨ la difficoltà di contatto con il perito
¨ la lunghezza dei tempi di accertamento
¨ le modalità/qualità dell’accertamento (comportamento del perito);
il servizio di liquidazione
¨ mancanza dell’offerta di indennizzo
¨ la difficoltà ad entrare in contatto con il liquidatore
¨ ritardo dell’offerta di indennizzo
¨ il ritardo nel pagamento
¨ contestazioni sull’an debeatur (ad es: sulla operatività della garanzia, sulla responsabilità, etc.).
¨ divergenze sulla quantificazione del danno
¨ protesta per la richiesta della franchigia
¨ mancato pagamento del danno a cose in presenza di danno alle persone non ancora definito
¨ altro
Descrizione:
La domanda del consumatore all’impresa
I documenti giustificativi
Elenco dei documenti allegati
Qualora il reclamo sia presentato tramite/con l’assistenza di un’associazione di consumatori le informazioni di tale formulario potranno essere integrate con quanto previsto dal “Formulario Europeo di Reclamo”.