AL VIA LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE SULL'RC AUTO

Sarà operativa dal prossimo 1° luglio 2004 la nuova procedura di conciliazione prevista dal Protocollo d'intesa tra il Governo, l' ANIA e le Categorie dei Consumatori siglato a Roma il 5 maggio del 2003.

Il protocollo è un documento composto da 11 articoli con significative indicazioni sia sull'aspetto tariffario / assuntivo che su quello della trattazione e liquidazione dei danni.

Tra questi mi piace ricordare il nuovo modello CID con relativa nuova procedura estesa, adesso, anche ai danni alla persona (art. 5 del protocollo Estensione della procedura CID ai danni della persona), il completamento del quadro normativo di riferimento per quanto concerne la liquidazione del danno biologico (in effetti lasciato a metà dalla tabellina della legge 57/2001).

Arriva pertanto a compimento anche un altro aspetto sul quale molto hanno insistito le Associazioni dei Consumatori: la istituzione di una "camera arbitrale" per la risoluzione delle controversie tra Imprese e Danneggiati senza che si ricorra al Giudice.

La questione è molto importante sotto molti punti di vista.

La litigiosità è un dato incontestabile che, a seconda della posizione assunta, può essere imputata al comportamento delle Imprese od all'aggressività dei Richiedenti ma è comunque un dato di fatto.

La litigiosità genera due fattori:

1. L'ingolfamento dei già intasatissimi uffici giudiziari (per cui l'elevata attribuzione del Giudice di Pace in tematiche relative ai sinistri ha solo parzialmente prodotto benefici effetti).

2. L'innalzamento del costo dei sinistri (al solito vero obiettivo ultimo di tutte le battaglie onde favorire una riduzione delle tariffe) gravato da spese di patrocinio e di giudizio (che non sono soltanto quelle relative a parcelle, diritti, bolli, imposte di registro etc... ma anche quelli di riserve ed affaticamento di gestione. Le parti hanno stimato in 1.300 milioni di euro l'ammontare dei soli costi legali annui).

E' un'iniziativa a mio giudizio interessante non solo per l'intento di ridurre il contenzioso nel settore e delle relative ricadute ma anche perchè sposta l'asse dei rapporti conflittuali sotto una nuova prospettiva che, proprio perchè è un'iniziativa coraggiosamente innovativa, bisognerà attenderla alla prova dei fatti. Anche le Parti si rendono conto dell'incerta evoluzione della procedura e della complessità organizzativa ed hanno pertanto concordato una sperimentazione in ambito ristretto.

La fase test durerà sei mesi allo spirare dei quali verrà redatto un consuntivo che condurrà all'adozione di correzioni all'impianto della procedura ovvero all'applicazione di modalità per la sua graduale generalizzata estensione.

In realtà il protocollo prevede due tipi di accordo su attività:

A. Il sistema di segnalazione di disservizio
B. La procedura di conciliazione

A. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI DISSERVIZIO.

Si tratta di tutti quei casi in cui il Consumatore, nulla avendo ricevuto dall'Impresa in merito ad un danno subìto, utilizzando le strutture delle Associazioni dei Consumatori, richieda all'Impresa il perchè del mancato riscontro alle sue spettanze ai sensi della legge 39 del 1977.

Di contro le Imprese si sono impegnate, all'atto della firma del Protocollo, a rispondere entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo fornendo quanto spetta al Consumatore ovvero fornendo i motivi della mancata corresponsione delle somme.

Ove, a seguito della risposta negativa dell'Impresa, il Consumatore ritenesse dover dare corso alla vicenda, verrà istituita la Commissione arbitrale per dar corso alla Procedura.

B. LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Verificate che esistano tutte le condizioni per ricorrere alla Conciliazione, si da corso alla Procedura.

In via preliminare le Parti si sono impegnate alla collaborazione nella formazione dei Concicliatori e nello sviluppo di opportune iniziative formative.

La procedura può essere instaurata se il danno non supera l'ammontare di 15.000,00 euro.

Trattandosi di un sistema volto ad evitare il lievitamento delle spese legali è insito ed implicito che il Consumatore non debba essersi già rivolto nè a Legali Patrocinatori nè alla Magistratura.

La Commissione di Conciliazione, formata da un rappresentante dell'Impresa e da uno delle Associazioni dei Consumatori si muove in riunioni che non sono pubbliche ed hanno pieno accesso a tutte le informazioni ovvero a tutta la documentazione idonea ad una completa conoscenza dei fatti.

I Conciliatori hanno pieno mandato di rappresentare gli interessi dell'Impresa e del Consumatore, ragion per cui ogni loro decisione assume valore di vincolo per i contendenti.

Qualora il tentativo di conciliazione dovesse condurre al felice esito della trattativa, la Commissione redigerà un verbale di conciliazione che avrà l'efficacia legale di un accordo transattivo.

Per adire alla procedura, infine, il Consumatore sarà tenuto a versare all'Associazione cui si è rivolto, una somma il cui ammontare sarà stabilito annualmente e di cui si terrà conto in sede di conciliazione.

bolac