DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI.

1.Premessa.
2.La denuncia di sinistro.
3.I danni ai trasportati.
4.La fase dell'istruttoria.
5.La citazione in giudizio
6.L'indennizzo diretto.

Premessa:

Il paradigma vissuto dal settore assicurativo si 蠡rticolato, negli anni, in sviluppi notevoli riguardanti sinteticamente:

  • l'impatto sociale delle assicurazioni (si pensi fra gli altri alla rca, alla previdenza integrativa);
  • la crescente professionalitࠤi figure come gli Agenti od i Periti auto;
  • l'istituzione dell' ISVAP (1982);
  • le procedure tipiche del settore fra le quali ruolo primario ricoprono quelle sulla liquidazione dei danni.

    Il Legislatore ha inteso pertanto riunire e razionalizzare tutta la normativa esistente in materia raccogliendola nell'unico testo del decreto legislativo n? 209 del 7 settembre 2005 che 蠤i tale enorme portata da essere definito "codice", appunto il nuovo Codice delle Assicurazioni che prevede espressamente, all'art. 354, l'abrogazione di tutte le precedenti normative.

    V'蠳ubito da specificare come il Legislatore non si sia limitato a raccogliere la materia ma, ove i tempi e le mutate esigenze lo richiedevano, ha integrato le norme amalgamandole con le novitࠩntrodotte. La materia che a noi interessa ed 蠵tile alla nostra trattazione si focalizza nel titolo X? a partire dal Capo III?.

    Alla data in cui scriviamo, non tutte le disposizioni contenute nel titolo X sono operative. Vi sono infatti alcuni aspetti innovativi che attendono una precisa codifica attuativa. L' ISVAP ha pertanto giustamente suggerito che possano essere considerati immediatamente operativi gli articoli (cito solo quelli utili alla nostra trattazione):

    137.Danno patrimoniale.S쮦lt;p> 138.Danno biologico per lesioni di non lieve entitஎo.E' prevista infatti l'adozione di una tabella unica nazionale da adottarsi con successivo decreto.

    139.Danno biologico per lesioni di lieve entitஓ쮉mporti codificati al comma 6 dello stesso articolo.

    140.Pluralitࠤi danneggiati.S쮦lt;p> 141.Risarcimento del trasportato limitatamente ai commi 1,2 e 3.

    141.Diritto di surroga dell' assicuratore sociale.S쮦lt;p> 143.Denuncia di sinistro.No. Si attendono i decreti di attuazione

    144.Azione diretta del danneggiato.S쮠Riprende il disposto della legge 990/69.

    145.Proponibilitࠤell'azione di risarcimento limitatamente al comma 1. (Il resto riguarda l'indennizzo diretto)

    146.Diritto di accesso agli atti.No.

    147.Stato di bisogno del danneggiato.S쮦lt;p> 148.Procedura di risarcimento.S쮦lt;p> 149 e 150 No poich蠲iguardano entrambi l'indennizzo diretto fermo in attesa del decreto attuativo.

    Ad oggi, pertanto, in un rinnovato panorama procedurale alcuni aspetti non faranno riferimento alle disposizioni del nuovo Codice. Partiamo dalla genesi del diritto al risarcimento: il sinistro.

    La denuncia di sinistro:

    Il codice civile prevede giࠡll' art. 1913 l'obbligo per l'assicurato di presentare denuncia (avviso) di sinistro all'Impresa od all' Agenzia titolare del contratto entro 3 giorni dall'evento ovvero entro 3 giorni da quando sia venuto a conoscenza del fatto. Questa disposizione si integri con il dettato della legge 39/77 che dispone che siano i conducenti dei veicoli coinvolti a presentare la denuncia di sinistro all' Assicuratore.

    Questo obbligo 蠲ipreso dal nuovo CdA e verrࠦatto ricadere sui proprietari dei veicoli coinvolti se diversi dai conducenti

    Pi?cisamente, quindi, poich蠬'art. 143 non 蠡d oggi operativo si ricapitoli:

  • oggi: obbligo di presentazione della denuncia da parte del conducente
  • domani: obbligo di presentazione della denuncia in capo al proprietario se diverso dal conducente
  • Si badi che disattendere all'obbligo di avviso o di salvataggio (nella dicitura dell' art 1913 c.c.) pu򠥳porre l' Assicuratore a pregiudizio economico.

    Per questa ragione l' art. 1915 del c.c. prevede la perdita del diritto all' indennizzo ovvero la riduzione di quest'ultimo nel caso in cui esista (ovviamente) un pregiudizio e questo sia diretta conseguenza dell' attivitࠤolosa o colposa del Cliente.

    La denuncia controfirmata anche dall'altro conducente, infine, determina la presunzione che il sinistro si sia verificato con le modalit࠲iportate e sar࠯nere dell'assicuratore dimostrare il contrario.

    Nessuna novitଠal riguardo, sarࠩntrodotta quando anche l'art.143 CdA sar࠯perativo.

    Anticipo, a proposito della presentazione della denuncia, che non tutti i sinistri potranno avere accesso alla pratica dell' indennizzo diretto quando anche l' articolo 149 sar࠯perativo. Tratter򠩮 seguito i requisiti per l'avvio dell' I.D..

    Torniamo all'obbligo della denuncia facendo prima una breve riflessione.

    Il meccanismo del risarcimento come si 蠶enuto a delineare in questi anni sembra che imponga precisi obblighi e doveri alle Imprese di Assicurazione. Non si pu򠮡scondere, in effetti, l'enorme carico gestionale scaturito soprattutto a seguito della introduzione della legge 57 del 2001.

    Va sottolineato, invece a mio avviso, che gli obblighi pendenti sulle Imprese sono diretta emanazione e conseguenza degli obblighi non meno significativi che gravano sul richiedente.

    Su quest'ultimo, infatti, pesa l'onere di fornire alla Compagnia tutti gli elementi utili per una istruttoria completa e celere.

    Su questo presupposto, infatti, la Compagnia non pu򠡤durre alcuna giustificazione su ritardi od esitazioni poich蠡vrebbero un solo fumus dilatorio che non pu򠥳sere tollerato ma l'intransigenza che l' ISVAP assume verso le Imprese ha significato solo se la denuncia/ richiesta danni sia corredata da tutti gli elementi puntigliosamente previsti dalla normativa in materia.

    Tralascio il seguito legato alle richieste di integrazione che ricadono comunque sulle Imprese e sui tempi di decorrenza dei termini per sottolineare come - addiritura - una denuncia/ richiesta che non sia a norma preclude importanti diritti del danneggiato quali il ricorso all' Organo di vigilanza ed il ricorso al Giudice.

    Per le considerazioni sopra esposte 蠢ene ricordare (e qui per esempio gli Agenti saranno chiamati ad un ruolo importante) che appena gli articoli sull'indennizzo diretto saranno operativi, coincideranno la fase ed il destinatario (il proprio assicuratore) della denuncia e della richiesta danno.

    Non cambierࠬa modulistica poich蠩l nuovo CdA recepisce il disposto della legge 39 relativamente all'utilizzo del modulo all'uopo approvato dall'ISVAP.

    In questo punto del sistema risarcitorio non 蠰ossibile fare un'analisi comparativa fra vecchia e nuova procedura.Ribadisco, infatti, che l' articolo 149 non 蠡ncora operativo e che mancano i decreti di attuazione.Non sappiamo, infatti, quali saranno il contenuto e le modalitࠤi presentazione del documento denuncia/richiesta con l'Indennizzo diretto previste con d.P.R. dall' art. 150 CdA.

    Agganciamo, invece, a questo punto della trattazione gli elementi necessari per la richiesta danni poich蠱uesta, unitamente alla denuncia, precede la fase dell'istruttoria.

    Alla richiesta danni deve essere allegato il modulo di denuncia che, oltre alle indicazioni nenessarie legate ai luoghi, ai protagonisti, alla dinamica ed alle conseguenze del fatto, deve riportare, ad integrazione, alcune fondamentali informazioni.

    Per facilitࠤi esposizione, distinguiamo la fattispecie dei danni a cose e dei danni alle persone.

    Nel primo caso, quello di soli danni alle cose, il modulo di denuncia va integrato con il codice fiscale del danneggiato e la precisa indicazione del luogo, dei giorni e degli orari in cui il mezzo verr࠭esso a disposizione per gli accertamenti peritali.

    Solo dopo aver adempiuto correttamente a tali obblighi, infatti, il danneggiato pu򠩮vocare l' ISVAP od il Giudice per il riconoscimento delle inadempienze dell' Impresa (per l'ISVAP) ovvero per il riconoscimento della pretesa risarcitoria nel secondo.

    Nella fattispecie di danno alla persona (per lesioni o per decesso) l'elenco delle informazioni ad integrazione della denuncia di sinistro diventa molto lungo, complesso ma con una propria logica ed utilit஍

    Nel caso sono infatti previsti gli elementi di identificazione:

  • delle circostanze del sinistro
  • delle persone (codice fiscale, etଠstato di famiglia in caso di decesso)
  • dell'attivitࠬavorativa svolta e del reddito prodotto (utile in caso di pregiudizio da specifica od in caso di decesso)
  • del tipo di lesioni e delle conseguenza con o senza postumi
  • del tipo di assistenza eventualmente goduta da parte di assicuratori sociali
  • Le prescrizioni di cui sopra non hanno aggiunto novit࠲ispetto all'impianto precedente che ha garantito un sistema di reciproci adempimenti (l'aspetto della reciprocit࠳econdo me non sempre 蠢en evidenziato e sottolineato).

  • Richiesta del trasportato (art. 141)

    Rappresenta uno degli aspetti pi?evanti della nuova disciplina legislativa, posto che la procedura in questione attribuisce, per i sinistri avvenuti dopo il 1 gennaio 2006, l?obbligo di liquidazione dei danni all?impresa di assicurazione del veicolo su cui era a bordo il trasportato al momento del sinistro, prescindendo dall?accertamento preventivo della responsabilitࠥ fatta salva la successiva regolazione dei rapporti tra imprese.

    Si ricordi che:

  • la domanda di risarcimento deve essere rivolta dal danneggiato nei confronti dell?impresa che assicura il veicolo sul quale era trasportato; anche l?eventuale azione giudiziaria deve essere promossa nei confronti della medesima impresa, competente a gestire la fase liquidativa stragiudiziale, fermo restando il diritto dell?impresa che assicura il veicolo del responsabile di intervenire nel giudizio e di estromettere l?altra impresa, riconoscendo la responsabilitࠤel proprio assicurato;
  • viene comunque fatto salvo il diritto del danneggiato di richiedere il maggior danno all?impresa che assicura l?altro veicolo responsabile, nel caso in cui il relativo massimale risulti superiore a quello minimo;
  • 蠯vviamente previsto il diritto di rivalsa dell?impresa che ha anticipato il risarcimento per conto dell?impresa del responsabile. A tal riguardo il legislatore ha sinteticamente operato un rinvio all?art. 150, cio蠡lla disciplina che verr࠳tabilita, con futuro D.P.R., nell?ambito del sistema di risarcimento diretto per quanto attiene alla regolazione dei rapporti economici tra imprese.
  • Ricevuta la denuncia e/o la richiesta, l'Impresa avvia la fase dell' istruttoria.

    La fase dell'istruttoria:

    Nel caso di soli danni alle cose, perizia tecnica, accertamento luoghi e/o riscontro altro mezzo sono pi? sufficienti per completarla.

    Si badi che il CdA riprende la fissazione dei termini e dei relativi obblighi e cio躦lt;br> 1. Entro 60 giorni (se la denuncia riporta la sola firma del richiedente);
    2. Entro 30 giorni (se la denuncia riporta entrambe le firme dei conducenti);

    L' esito dell'attivitࠩstruttoria pu򠣯nsistere in una liquidazione a transazione definitiva, in una lettera di contestazione nella quale l' Impresa specifica i motivi della mancata offerta ovvero - inammissibile - nell'assenza sia della liquidazione che della lettera di contestazione.

    Nel caso di evento con danni alla persona, l'attivitࠤi istruttoria prevede, tra gli altri adempimenti, la visita medico legale cui deve sottoporsi il richiedente.

    Ebbene seppur sul danneggiato ricadesse comunque il dovere di non rifiutare tale adempimento richiamandosi infatti il principio della reciproca buona fede nelle obbligazioni, il CdA ha ripreso quanto disponeva giࠩl Legislatore e che si riconduce a quanto dicevo prima sulla reciprocitࠤegli obblighi utili a pretendere dalle Imprese una celere definizione delle vicende.

    A proposito dei tempi di chiusura dell' istruttoria si badi che sono fissati in 90 giorni nel caso di lesioni e nel caso di decesso, allo scadere dei quali si delinea lo scenario descritto prima a proposito dei danni a cose.

    Il titolo X? debutta quindi con la identificazione delle diverse tipologie di danno che ha identificato in:

  • Danno patrimoniale (nella fattispecie di danno alla persona);
  • Danno biologico di non lieve entitࠨda 10 a 100 %)
  • Danno biologico di lieve entitࠨda 1 a 9%)
  • Utile sottolineare ancora la netta distinzione fra il danno di natura economica e quello di natura biologica.

    Nel primo caso si evidenzi la previsione in base alla quale il Giudice 蠴enuto a segnalare all' Agenzia delle Entrate quei casi in cui il reddito dimostrato sia superiore di oltre 1/5 rispetto a quello dichiarato.

    Nel secondo caso mi limito a riportare la definizione di danno biologico, descritto e definito nel dettaglio sia all'art. 138 che al successivo 139 e cio蠣ome "la lesione temporanea o permanente all?integrit࠰sico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un?incidenza negativa sulle attivit࠱uotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacitࠤi produrre reddito.

    Sorvoliamo quindi sull'aspetto liquidazione del danno (gli adempimenti sulla formulazione dell'offerta e sull'accettazione di quest'ultima sono rimasti gli stessi) poich蠨 il pi?ifico.

    Concentriamo l'attenzione, invece, nelle fattispecie di lite e cio蠬e contestazioni ovvero i casi di mancata offerta.

    Quale procedura prevede il nuovo CdA nel caso di ricorso al Giudice ?

    La citazione in giudizio:

    Specifico innanzitutto che l'importanza sociale che riveste l'assicurazione obbligatoria aveva giࠩndotto il legislatore del 1969 a prevedere nella 990 l'eccezione della possibilitࠤi citare in giudizio direttamente (oltre che il responsabile del danno per il principio del litis consorzio necessario) l'assicuratore di quest'ultimo.

    Ebbene, anche l' art. 144 riprende tale principio nella codifica della nuova procedura di citazione in giudizio.

    Anche in questa si riscontrino presupposti necessari di procedure e tempi.

    Presupposto di procedura:

  • Che sia avvenuta una costituzione in mora mediante raccomdandata con a.r.

    Presupposto di tempi:

  • che dalla costituzione in mora siano trascorsi 60 giorni se la richiesta riguarda danni alle cose;
  • che dalla costituzione in mora siano trascorsi 90 giorni se la richiesta riguarda danni alle persone o decesso
  • Si badi che la procedura della citazione in giudizio subir࠳ostanziose modifiche nel momento in cui sar࠯perativo l'indennizzo diretto (vedi pi?nti).

    Riporto, in ultimo, che il Codice ha stralciato l'obbligo sancito dalla legge 273/2002 che prevedeva l'obbligo della presentazione della fattura entro tre mesi dalla data della liquidazione.

    Sulla scorta di quanto giࠤa me espresso a tal proposito non posso che esprimere compiacimento per una tale decisione considerando anche che le Imprese mai avevano applicato questo loro diritto e che i risultati ottenuti dal Legislatore erano stati praticamente nulli.

    L'istituto dell' Indennizzo Diretto

    E' forse l'aspetto pi?eso fra quelli previsti dal CdA. In un periodo fortemente caratterizzato dalle polemiche sui continui rincari delle polizze rca riferiti ai costi delle liquidazioni danni, si 蠦atto sempre pi?te il fronte di coloro che vedono nella gestione diretta del danno fra assicuratore e cliente un modo per calmierare il costo dei risarcimenti e quello delle polizze di conseguenza.

    Giࠬ'esperienza ci fornisce validi esempi di gestione diretta, alcuni ancora in vigore (Sinistri catastrofali) addirittura potenziati, qual'蠬a convenzione CID, altri falliti seppur portatori di elementi di notevole interesse e validitࠨgli accordi "Pluralitࠤi danneggiati").

    La vera novitࠨ dettata dal fatto che mentre l'adesione a questi ultimi 蠦acoltativa (sia per le Imprese che per i danneggiati), il Legislatore ha inteso invece forzare la mano rendendo la gestione diretta obbligatoria per legge.

    Si badi che non tutti i sinistri potranno avere accesso alla pratica dell' indennizzo diretto.

    Perch蠳i acceda a questo 蠣ondizione necessaria che vi siano alcuni presupposti:

  • che si tratti di evento fra non pi?2 veicoli e che siano veicoli a motore.
    Per questa ragione non 蠩potizzabile l' I.D. per sinistri con pedoni, biciclette, veicoli al traino animale ovvero con pi?zi coinvolti
  • che si tratti di veicoli - ancorch蠡 motore - coperti dall'assicurazione obbligatoria rca.

  • Per questo motivo non avranno accesso all' I.D. quei sinistri determinati da veicoli non coperti da rca (si pensi alle macchine da lavoro) ovvero da quei veicoli che, ancorch蠣operti anche da rca si trovino, all'atto del sinistro, in condizione di mezzi di lavoro (tipico esempio le macchine spazzatrici per il lavaggio delle strade) poich蠩n questi casi interviene a copertura la garanzia rcd.
  • che si tratti di sinistri avvenuti nel territorio italiano
  • che si tratti di sinistri che generino danni ai veicoli coinvolti
  • che si tratti di sinistri che generino le seguenti tipologie di danni:
    1.ai veicoli;
    2.alle cose trasportate purchè di proprieta' dell'assicurato o del conducente;
    3.alle persone dei conducenti (i trasportati seguono comunque la strada gi࠴racciata dell'indennizzo da parte del veicolo vettore) le cui lesioni siano di lieve entita'fino al 9% di invalidit࠰ermanente riconosciuta).
  • Non sappiamo ancora per certo come ci si dovr࠭uovere per la gestione dell'I.D..

    L'articolo 150 rinvia al d.P.R. giࠬa fase stessa della presentazione della denuncia (il contenuto e le modalitࠤi presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno).

    Tale documento, fra l'altro avrࠬa duplice veste di denuncia ma anche di richiesta.

    Ci򠣯mporta, innanzitutto, una precisa assistenza da parte dell' Agente in tutti i momenti, sia quello compilatorio che quello informativo sui diritti e sulle procedure.

    Ci򠳩gnifica anche - ai fini di un'eventuale ricorso all' ISVAP od al Giudice - che dovrࠥsservi la certezza della sua ricezione sia da parte del proprio assicuratore che dell'assicuratore del civilmente responsabile (poich蠱uest'ultimo dovr࠮ecessariamente prevedere il gravame del malus sulla polizza del danneggiante, dovrࠡppostare una congrua riserva e dovr࠲iservarsi il diritto, in un eventuale giudizio, di intervenire spontaneamente).

    Ricevuta la denuncia/richiesta l'assicuratore dovrࠡdempiere con modalitଠ condizioni ed adempimenti per il risarcimento del danno sempre da prevedersi nel d.P.R. che dovrࠣhiaramente pronunciarsi sui " limiti e le condizioni di risarcibilitࠤei danni accessori. Si sa giࠣhe la prevista esclusione delle spese del patrocinio stragiudiziale costituisce uno degli elementi su cui si punta per calmierare il costo del risarcimento.

    Bolac

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