Della gestione diretta dei danni nella responsabilita' civile auto.

Oggetto della nostra trattazione sara' l'evoluzione nella gestione del risarcimento nell'ambito della circolazione stradale.

Nella previsione del nostro ordinamento giuridico, il risarcimento puo' essere considerato come l'atto conclusivo di una vicenda dannosa.

Il riferimento normativo risiede, infatti, nel noto articolo 2043 del codice civile che obbliga chiunque cagioni un danno ingiusto ad altri a provvedere al relativo risarcimento.

Si possono prevedere, ovviamente, diversi profili di responsabilita' civile, solo per esempi cito quella professionale, quella del capo famiglia, quella del datore di lavoro (R.C.O.) ma quella derivante dalla proprieta' e conduzione dei veicoli a motore ha, da subito, indotto il Legislatore ad una previsione diversa, piu' capiente rispetto agli altri profili, onde tutelare le primarie esigenze di sicurezza sociale posto che la circolazione di veicoli a motore, in esponenziale crescita nel corso degli anni, costituisce attivit a' pericolosa ed idonea a creare danni ai patrimoni ed alle persone tali da indurre allarme.

Per questa ragione, l'impianto della responsabilta' civile auto (R.C.A.) prevedeva gia'

  • la tutela assicurativa obbligatoria;
  • la possibilita' di costituire in mora direttamente l'assicuratore e di citarlo in giudizio (azione diretta);
  • un diverso termine di prescrizione (fissato in due anni in luogo dei cinque);
  • una particolareggiata previsione di contenuti per la costituzione in mora;
  • la presunzione della corresponsabilita'
  • Ebbene, tali accorgimenti del Legislatore ritengo abbiano certamente raggiunto l'obiettivo della sicurezza sociale, della tutela del patrimonio dei soggetti e del giusto meccanismo offesa/risarcimento.

    Pur, quindi, nella sua peculiarita' rispetto agli altri ambiti, la responsabilita' civile derivante dalla proprieta' e conduzione di autoveicoli a motore seguiva pur sempre la logica danneggiante / danneggiato, quella delle due sponde contrapposte per intenderci, ancorche' alla figura del danneggiante veniva affiancata quella del proprio assicuratore a differenza, come detto, degli altri profili di r.c..

    Quasi alla fine degli anni '70, pero', neanche dieci anni dopo l'introduzione della copertura obbligatoria con la legge 990, l' Italia conobbe la prima esperienza di gestione diretta del danno.

    Prendendo come spunto il d.P.R. n? 857/76 convertito nella legge 39/77, in base al quale la doppia firma nel modulo giallo e blu accelerava i tempi di liquidazione del danno, le Imprese convennero che, in tali circostanze, l'assicurato sarebbe stato indennizzato direttamente dal proprio Assicuratore, fatto salvo un complesso meccanismo di rimborso e conguaglio fra le Imprese operato grazie ad un Consorzio costituito ad hoc in seno all' Ania.

    Nasceva la Convenzione Indennizzzo Diretto (C.I.D.).

    La liquidazione operata dal proprio assicuratore, fra l'altro esperienza anche di altri Peasi, costitui', quindi, la prima ipotesi di risarcimento diretto, unico esempio nel panorama giuridico italiano nel fronte della responsabilita' civile.

    Il doppio sistema di risarcimento (rca e cid) e' coesistito per circa dieci anni fino a quando, negli anni novanta, si e' assistito non solo alla sempre maggiore estensione della convenzione ma anche, su impulso delle Imprese di Assicurazione, alla sigla degli accordi di gestione diretta dei danni per sinistri c.d. con "Pluralita' di Danneggiati".

    Si badi sempre che in nessun altro aspetto della Responsabilita' civile il Legislatore ha mai ipotizzato scenari del genere, posti in essere dalla Imprese per "accelerare i tempi dei risarcimenti" sottolineando come l'adesione agli Accordi (ed alla convenzione indennizzo diretto) sia stata sempre facoltativa.

    Per questa ragione, trattandosi di mera convenzione fra Soggetti privati, i criteri necessari per la costituzione in mora del soggetto responsabile, nonche' requisiti e le procedure per la citazione in giudizio restavano quelli fissati dalla legge.

    Pur nell'impulso fornito dalle Imprese alla massima divulgazione ed applicazione degli stessi, nessuno poteva essere obbligato ad aderirvi.

    Nell'ottica del Cliente sia l'esperienza della CID che quella degli Accordi Pluralita' di danneggiati hanno certamente contribuito a:

  • evitare i fastidi di identificazione dell' Impresa responsabile (tamponamenti a catena);
  • favorire il servizio al proprio Cliente;
  • accelerare i processi di liquidazione
  • ma mentre l'esperienza degli Accordi in questione si 蠩ngloriosamente esaurita agli inizi del duemila, la CID ha conosciuto una notevole estensione di importi e di tipologia di danno.

    Il periodo di cui stiamo scrivendo ha conosciuto un altro importante passo di svolta:
    quello della liberalizzazione delle tariffe.

    In altri termini, posta l'importanza che il settore riveste e di cui abbiamo accennato prima, la quantificazione delle tariffe RCA era calmierata e controllata dallo Stato, attivitࠧiudicata lesiva della libera concorrenza dall' Europa. Per questa ragione il mercato ha conosciuto, finalmente, l'opportunitࠤi trovare il suo punto di equilibrio e la sua dinamica concorrenziale fra i vari protagonisti.

    Tale opportunitଠall'atto pratico, non solo non si 蠶erificata ma - anzi - dalla seconda metࠤegli anni novanta ad oggi, le tariffe sono lievitate a tal punto da costituire, in pratica, l'unico aspetto rilevante del settore ripreso dai media e scatenando le reazioni delle Associazioni dei Consumatori.

    Non 蠡 caso che citiamo questi avvenimenti poich蠨 stato proposto ed accettato da tutti, un filo conduttore fra il costo dei risarcimenti e l'incremento del costo delle polizze e questo rapporto 蠳tato oggetto di interventi legislativi (a volte contraddittori altre volte no) fino all'ultima grande svolta, in occasione del riordino della materia operata con il nuovo Codice delle Assicrazioni, dell' Indennizzo Diretto.

    Con la previsione dell' Indennizzo diretto fatta dall'art. 149 del CdA, il Legislatore ha convertito la facoltࠤi adesione in preciso ed inderogabile obbligo, determinando alcune forzature di non scarsa rilevanza per cui, secondo l' Autoritࠧarante del mercato e della concorrenza, "...il passaggio da un'assicurazione di responsabilitࠣivile ad un'assicurazione diretta pone numerosi e difficili problemi, connessi con l'abbandono del tradizionale schema dell'assicurazione della responsabilitࠣivile, impostata sul principio, che trova sanzione negli artt. 2043, 2052 e 1917 c.c., per cui del pregiudizio causato da altri deve rispondere l'autore del fatto lesivo".

    Eppure tutto questo 蠳tato assunto come passo necessario posto che, per stessa definizione dell' Antitrust, la gestione diretta dei danni pu򠣯stituire"stimolo adeguato verso un assetto maggiormente concorrenziale di tale importante mercato assicurativo. Infatti, un sistema di indennizzo diretto permette l'instaurazione di un rapporto diretto tra l'impresa di assicurazione ed il proprio cliente con l'auspicabile conseguente riduzione delle spese legali e di condotte opportunistiche; ci򠣲ea le condizioni per un pi?io confronto competitivo tra gli operatori del settore che dovrebbe consentire un contenimento dei costi dei risarcimenti, con effetti positivi sulla riduzione dei premi di polizza a beneficio dei consumatori.

    Secondo lo spirito del Testo, quindi, la gestione diretta del danno da parte del proprio assicuratore 蠩donea a calmierare il costo ultimo del sinistro e ad incidere beneficamente sulla qualitࠤel servizio resa al Cliente danneggiato.

    Si sottolinei come il CdA riporti quale procedura obbligatoria anche quella relativa ai trasportati che sono tenuti ed obbligati a rivolgere la richiesta all'Impresa del veicolo vettore fatta salva l'ipotesi in cui la causa del sinistro sia il fatto fortuito.

    Volendo brevemente ricapitolare possiamo quindi dire che:
    nel corso dell' ultimo decennio il sistema della responsabilitࠣivile auto ha sub촯 una rivoluzione copernicana poich蠰artendo da un rapporto danneggiante (ed assicuratore)/danneggiato, vivendo le esperienze della CID e degli accordi "Pluralitࠤi Danneggiati", 蠡pprodato ad un sistema in cui la gestione diretta del danno da parte del proprio assicuratore non 蠰i?oltativa ma obbligatoria ed impone alle Imprese una convenzione che regoli i rapporti di recuperi e conguagli che tengano conto anche delle esigenze dell'efficienza.

    Come felicemente riportato dall' Antitrust, infatti, si dovrࠦquot;beneficiare dell'efficienza derivante dalla gestione dei sinistri dei propri assicurati, stimolando in tal modo un confronto competitivo sui costi".

    Il punto di snodo 蠰roprio questo: l'auspicato beneficio sorge se si passa dalla fase della gestione a quella del controllo di ogni voce di costo del sinistro ed in questo il CdA e, nello specifico, l' I.D. consentono un controllo peculiare.

    1. Il risarcimento in forma specifica
    Non 蠳emplice ipotizzare come ci si potr࠲egolare nei casi di corresponsabilit࠯vvero di pezzi usurati o gi࠰recedentemente in parte danneggiati. In questi scenari la liquidazione non pu򠣨e essere per "equivalente". Sta di fatto per򠣨e tale forma di risarcimento dovrebbe essere ben promossa poich蠳u questa vengono riposte molte aspettative di contenimento dei costi addirittura prevedendo giࠩn forma puntuale la percentuale di sconto da applicare.

    Ebbene un tale sistema dovr࠰revedere un network di Carrozzieri con i quali stipulare accordi o contratti che, a fronte della mole di lavoro garantito, prevedano sconti sulle tariffe di mano d'opera, sconti sui ricambi magari anche precedenza nelle riparazioni ed altri servizi.

    Il risarcimento in forma specifica porterebbe con s蠩 seguenti abbattimenti:

  • dei costi di perizia e di gestione del parco periti rca;
  • dei costi di manod'opera e dei costi dei ricambi attivando quel processo virtuoso che non pot蠯ttenere l' accordo con le Associazioni dei Carrozzieri posto il divieto dell' Antitrust.

    2. Le spese di patrocinio
    Il testo dell' art. 9/2 porta con s蠵n enorme ridimensionamento delle spese di consulenza e patrocinio. E' pur vero che queste non sono escludibili nel caso in cui il Cliente non accetti la proposta/offerta e comunque la vicenda si concluda in transazione ma 蠣ertamente valutabile un drastico ridimensionamento delle stesse.

    3. Le Tabelle uniche delle lesioni permanenti
    La previsione del CdA prevede, finalmente dopo anni, un'unica tabella nazionale sia per le lesioni di lieve entitࠨfino al 9%) sia per quelle di grave entitࠨdal 10 al 100) evitandosi le sperequazioni fra un territorio e l'altro nonch蠬e diverse imprevedibili interpretazioni dei diversi Tribunali.

    4. La competizione fra le Compagnie
    La gestione dei sinistri in Convenzione Indennizzo diretto ma anche l'esperienza dell' accordo Radiazione/Demolizione ci hanno insegnato come, dalla competizione fra le Imprese, possano determinarsi effetti penalizzanti ovvero ben覩ci a seconda del livello di organizzazione e risparmio che si riesce ad ottenere.

    Il meccanismo della ottimizzazione della gestione e della premiazione delle Imprese pi?tuose richiama necessariamente al meccanismo di rimborso e compensazione ad oggi vigente nel Cid per cui l' Impresa che ha gestito con il minor costo medio rispetto alla Mandante riesce ad ottenere conguagli anche non indifferenti che si possono configurare (interessi compresi) come fonte significativa di introito.

    Conclusioni
    Il senso vero della migrazione da un sistema di risarcimento/responsabilitࠡ quello di indennizzo/gestione (per conto di...) si materializza proprio in questo: sfruttare al massimo le risorse organizzative delle Imprese e scatenare una massiccia competizione fra di loro per giungere al conguaglio basato sui migliori costi medi puri, svincolati da gran parte dei pesi accessori presenti ad oggi che generi un'onda lunga che si rifletta, finalmente e positivamente, nel costo delle polizze.

    Bolac

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